Art. 20.
(Consiglio dell'Ordine territoriale).

      1. Spettano al consiglio dell'Ordine territoriale i seguenti compiti:

          a) curare l'osservanza dei princìpi della presente legge nel proprio ambito di competenza territoriale nel rispetto di quanto previsto ai sensi dell'articolo 21, comma 2, lettera d);

          b) la tenuta e l'aggiornamento dell'albo e la verifica periodica della sussistenza dei requisiti per l'iscrizione dandone comunicazione al Consiglio nazionale;

          c) la promozione di iniziative per lo svolgimento di attività di interesse generale nel settore socio-economico della professione sulla base del principio di sussidiarietà;

          d) la vigilanza sul corretto esercizio della professione;

          e) la determinazione, nel rispetto del bilancio preventivo, del contributo obbligatorio annuale da corrispondere da ogni iscritto per il finanziamento dell'Ordine territoriale nonché la percezione del contributo medesimo, mediante riscossione diretta ovvero con procedure esattoriali;

          f) l'esperimento, su richiesta, del tentativo di conciliazione fra gli iscritti e i clienti che, in caso di controversie sui compensi, possono farsi assistere anche da associazioni di consumatori;

          g) le funzioni consultive circa l'attività, normativa e amministrativa, delle amministrazioni e degli enti locali;

 

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          h) l'organizzazione degli uffici interni, la gestione finanziaria e quanto sia necessario per l'espletamento dei compiti di cui alla presente legge;

          i) ogni altra funzione attribuita ai sensi del regolamento di cui all'articolo 35 o delegata dal Consiglio nazionale.

      2. Presso l'Ordine territoriale è costituita una commissione alla quale possono rivolgersi il professionista e il cliente per la composizione delle controversie. La commissione è composta da un numero dispari di membri non superiore a cinque, nominati dal consiglio dell'Ordine tra esperti appartenenti alle seguenti categorie: consiglieri di associazioni di consumatori; docenti universitari; iscritti all'albo.
      3. Il consiglio può nominare nei comuni, con sede nella circoscrizione di competenza, una delegazione, composta da almeno un consigliere, per i rapporti con gli enti locali.
      4. Presso l'Ordine del capoluogo di regione è istituita, per ogni categoria, una commissione che giudica sui procedimenti disciplinari nei confronti degli iscritti agli albi tenuti dagli Ordini territoriali. La commissione disciplinare, composta da un numero di membri doppio rispetto a quello degli Ordini territoriali, è eletta dagli iscritti in occasione del rinnovo del consiglio dell'Ordine e scade con esso. Non possono essere eletti coloro che si sono candidati alle elezioni del consiglio dell'Ordine nonché i consiglieri uscenti. La commissione si costituisce in collegio giudicante senza la partecipazione dei membri appartenenti all'albo dell'incolpato. Le spese di funzionamento sono a carico degli Ordini ai quali appartengono i componenti.
      5. In caso di Ordine regionale, interregionale o nazionale la commissione disciplinare è costituita da cinque membri eletti ai sensi del regolamento di cui all'articolo 35 e da quattro membri sorteggiati dal consiglio dell'Ordine tra gli iscritti all'albo, che hanno dato la propria disponibilità in occasione della presentazione delle candidature.

 

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